Accesso Civico

Accesso civico, 25/06/2020 - Ultima modifica 25/06/2020

La Fondazione ITS Umbria, pur non avendo natura di pubblica amministrazione, si conforma, ove applicabile, al Decreto Trasparenza (Decreto legislativo 14/03/2013, n.33) per la parte relativa alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Ai sensi dell’art. 5, del d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016, l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo che dettaglia le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato a tutela degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
nonché a tutela di interessi privati quali:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Permane l’esercizio del diritto d’informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 (cosiddetto accesso documentale).

Tale disposizione si esplica in diverse tipologie di accesso: l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato.

L’accesso civico semplice è circoscritto ai soli dati, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, mentre l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali sussista uno specifico obbligo di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.

Accesso civico semplice

Le richieste di accesso civico semplice sono circoscritte ai soli dati, documenti o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Le richieste di accesso civico semplice possono essere presentate via mail al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, Sig. Riccardo Bellucci (PEC:itsumbria@legalmail.it; mail ordinaria: amministrazione@itsumbria.it tel.: 07582741) con l’indicazione dei dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria che non siano stati pubblicati.

l Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza pubblica il documento, l’informazione o il dato richiesto entro trenta giorni e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere, inviando una mail, al titolare del potere sostitutivo, che verificata la sussistenza dell’obbligo, provvede, entro 30 giorni, alla pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il titolare del potere sostitutivo è il Presidente della Fondazione, Ing. Giuseppe Cioffi (e-mail: presidenza@itsumbria.it – tel.: 07582741).

Accesso civico generalizzato

Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni ulteriori a quelli già pubblicati.

Le richieste di accesso civico generalizzato possono essere presentate via mail al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, Sig. Riccardo Bellucci (PEC:itsumbria@legalmail.it; mail ordinaria: amministrazione@itsumbria.it tel.: 07582741) con l’indicazione precisa dei dati ulteriori a quelli pubblicati a cui si richiede di accedere.

E’ necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e le date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto.

L’accesso civico generalizzato è soggetto ai limiti ed esclusioni indicate agli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico generalizzato si rinvia alle disposizioni indicate nello stesso art. 5 (qui io metterei un collegamento all’art. 5), a quelle delle Linee guida ANAC FOIA (delibera 1309 /2016) (qui metterei un collegamento alle linee guida) e all’eventuale Regolamento interno.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere, inviando una mail, al titolare del potere sostitutivo, che verificata la sussistenza dell’obbligo, provvede, entro 30 giorni alla trasmissione al richiedente del documento, dell’informazione o del dato richiesto. Il titolare del potere sostitutivo è il Presidente della Fondazione, Ing. Giuseppe Cioffi (e-mail: presidenza@itsumbria.it – tel.: 07582741).

Registro degli accessi

Vengono pubblicati in questa sezione, con obbligo semestrale, l’elenco delle richieste di accesso (atti, civico, generalizzato) con l’indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

Elenco delle richieste di accesso

Non sono pervenute richieste di accesso civico semplice e generalizzato.

Pagina pubblicata il 31/07/2018

Contenuti aggiornati al 31/07/2018